Onorevoli Colleghi! - L'importanza di istituire la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza nasce dalla esigenza di assicurare una tutela, più ampia di quella attuale, all'infanzia e all'adolescenza. Tale figura esiste già in diversi Paesi europei anche se con funzioni, poteri e caratteristiche diversi.
      È a partire dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, fino al documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia tenutasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, e dalle risoluzioni e raccomandazioni degli organismi europei, fino alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ed entrata in vigore in Italia il 4 luglio 2003, che si evince un'attenzione notevole al tema dell'infanzia.
      La presente proposta di legge istituisce, dunque, la figura del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che deve essere scelto fra personalità di alto profilo morale con esperienza nel settore dei diritti dei minori e della famiglia. Il Garante nazionale, vista la sua funzione, deve poter svolgere la sua attività in piena autonomia e libero da qualsiasi rapporto gerarchico o funzionale. È prevista inoltre l'istituzione da parte di ciascuna regione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, con competenza limitata al rispettivo territorio (articolo 1).
      Al Garante nazionale devono essere attribuite diverse funzioni, fra le quali la collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, la promozione di iniziative per una maggiore diffusione

 

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di una cultura dell'infanzia, la possibilità di vigilare sull'applicazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti dei soggetti in età evolutiva; ancora, deve prendere in esame la possibilità di intraprendere iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza, lo sfruttamento o la violenza sui minori. Deve curare la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, vigilare sulla programmazione televisiva e sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini, curare la realizzazione di un'anagrafe nazionale dei minori «fuori famiglia», nonché delle associazioni a vario titolo impegnate nella difesa dei minori (articolo 2).
      La nomina del Garante nazionale dovrà essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; la durata dell'incarico è di tre anni, con la possibilità di essere riconfermati nell'incarico una sola volta. Le incompatibilità sono stabilite con ogni carica di governo, elettiva o ricoperta all'interno di partiti politici, con qualsiasi attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa (articolo 3).
      Il Garante nazionale dispone di un proprio Ufficio avente sede in Roma; in tale Ufficio lavorano dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. I funzionari che lavorano per l'Ufficio del Garante nazionale sono, durante l'esercizio delle loro funzioni, pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio (articolo 4).
      Le spese relative al funzionamento dell'Ufficio del Garante nazionale sono poste a carico del bilancio dello Stato; quelle relative agli Uffici dei Garanti regionali sono poste a carico del bilancio di ciascuna regione.
      È altresì previsto un Coordinamento nazionale dei Garanti al fine di armonizzare al meglio l'attività del Garante nazionale con quella dei Garanti regionali. Tale Coordinamento deve riunirsi almeno tre volte l'anno su iniziativa del Garante nazionale (articolo 5).
      I compiti di tale organismo sono quelli di verificare il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale, eseguire il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e del relativo grado di collegamento ed, infine, promuovere corsi di formazione per persone che siano disponibili ad assumere la funzione di tutori o di curatori speciali dei minori (articolo 6).
 

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